STATUTO
approvato dall’Assemblea dei soci il 31 luglio 2019
Movimento per la vita e Centro di aiuto alla vita di Mirano O.d.v.
ARTICOLO 1 – Denominazione – Normativa di riferimento – Sede – Durata – Ambito territoriale
E’ costituita l’associazione denominata: “MOVIMENTO PER LA VITA e CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di Mirano ODV”, in forma abbreviata “MPV – CAV di Mirano ODV” da qui in avanti nominata “Associazione”, che aderisce con vincolo federativo al “Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d’Italia” (MpVI) e alla sua articolazione regionale.
L’acronimo ODV acquisterà efficacia all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore”.
L’ordinamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al D.lgs. 3/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.
L’Associazione ha durata illimitata e opera nell’ambito territoriale della Regione Veneto.
Ha sede legale in via L. Mariutto, 76 nel comune di Mirano e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative.
L’associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito comunale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2 – Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio
L’Associazione svolge le attività di cui all’articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati e, ricorrendo, al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell’art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:
- quote associative
- contributi pubblici e privati
- rimborsi da convenzioni
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 3 – Scopo – Finalità – Attività
L’associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.
L’Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell’uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell’ambito naturale di una famiglia.
In tale contesto l’Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l’affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all’accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.
Sono compiti specifici dell’Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all’esistenza e l’uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.
L’Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 :
- Lettera A: interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera D: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera G: formazione universitaria e post-universitaria;
- Lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera L: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera R: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Lettera U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lettera V: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Lettera Z: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione si propone di:
- Svolgere attività relative ad interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura – verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l’associazione si propone i seguenti specifici interventi:
- consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili;
- ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;
- aiuto domestico nei casi di necessità;
- assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale;
- azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire;
- contatti con enti di assistenza pubblica e privata;
- ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
- sostegno anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;
- educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell’uomo sin dal concepimento; formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall’Associazione;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata.
- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant’altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell’esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e
L’Associazione potrà avvalersi anche:
- dell’opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell’opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ARTICOLO 4 – Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano
L’Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita”, “Movit”, o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.
Al Movimento per la Vita Italiano – MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.
L’Associazione persegue i fini indicati nell’art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.
L’Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI proporzionale al numero dei propri associati, come stabilito dal proprio direttivo.
L’Associazione:
- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano – MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all’eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano – MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l’intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l’intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all’Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei
ARTICOLO 5 – Ammissione degli associati
L’Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.
ARTICOLO 6 – Obblighi e diritti degli associati
Gli associati sono tenuti:
- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell’associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all’Associazione.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci, esaminare i libri associativi secondo le regole stabilite all’art. 14.
ARTICOLO 7 – Scioglimento del rapporto associativo
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell’Associazione.
Ciascun associato o aderente potrà recedere dall’Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l’obbligo di pagare la quota per l’anno in corso.
Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell’anno sociale comporterà l’automatica decadenza dell’associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall’invito a sanare la morosità.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato dopo aver sentito le giustificazioni e comunicato per iscritto all’interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all’Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.
La perdita della qualità di associato ha effetto dall’annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.
ARTICOLO 8 – Organi associativi
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente
- l’Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l’Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.
Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico.
ARTICOLO 9 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati.
Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica (mail, messaggio telefonico, whatsapp, ecc.) contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell’Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di una delega.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all’attività e alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:
- determina le linee generali e il programma di azione dell’Associazione;
- nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio direttivo
- nomina e revoca quando previsto, l’organo di controllo;
- approva l’annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l’eventuale bilancio sociale.
- approva eventuali Regolamenti;
- provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.
ARTICOLO 10 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall’Assemblea.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle Odv o enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
All’interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.
I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l’Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.
Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega.
Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’organizzazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 11 – Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell’Associazione, in conformità alle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.
Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell’annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell’eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.
ARTICOLO 12 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 13 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l’eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017
Il bilancio sociale è redatto ai sensi dell’art, 14 del D.lgs. 117/2017
ARTICOLO 14 – Libri associativi
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso
I suddetti libri sono conservati presso la sede dell’Associazione e possono essere richiesti in consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l’obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.
ARTICOLO 15 – Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall’Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell’Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ARTICOLO 16 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.
ART. 17 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.